Probabilmente già in molti sapranno queste cose ma in vista delle prime Vacanze Pasquali (per chi potrà andarci...) mi sembrava doveroso evidenziare questo tema per tutti quelli che , come me ,portano sempre al seguito l'amata attrezzatura.
"La Direzione non risponde dei beni lasciati in camera...". Iniziano così la maggior parte dei cartelli che alberghi, campeggi e residence mettono in bella vista per cercare di scaricare ogni responsabilità in caso di furti. Ma le norme del Codice sono ben diverse.
Ecco cosa occorre sapere e come difendersi da eventuali soprusi.
La regola generale
La regola generale è stabilita dal primo comma dell'art. 1783 del Codice Civile, il quale prevede che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Questa norma è particolarmente significativa perché si applica anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
La responsabilità dell'albergatore è diversamente graduata.
In particolare occorre distinguere tra:
le cose "portate" in albergo;
le cose "consegnate" all'albergatore.
Nel primo caso (cose "portate" in albergo, ad esempio in camera o nelle pertinenze come il giardino, la piscina, il garage dell'albergo) è previsto che l'albergatore deve risarcire al proprio cliente un importo limitato al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Questo prezzo è determinato dal costo di godimento della camera e dei servizi accessori indispensabili. Se però l'albergatore pattuisce con il cliente un prezzo giornaliero comprensivo anche dei pasti (e quindi se tali servizi vengono assunti dall'albergatore come imprescindibili condizioni dell'alloggio) occorre tenere conto anche del costo degli stessi nel determinare questo parametro. Tale limite di risarcimento (cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata) viene però espressamente superato nell'ipotesi in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo siano dovuti a colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari. In quest'ultimo caso occorre però che il cliente dimostri il nesso causale fra la condotta colposa dell'albergatore ed il furto subito. In una recente sentenza, ad esempio, la Corte di cassazione ha rigettato un ricorso avanzato nei confronti di una sentenza, perché il cliente non aveva fornito la prova che il furto fosse stato commesso introducendosi nella stanza utilizzando le chiavi lasciate colpevolmente incustodite sul bancone della reception dall'addetto.
Nel secondo caso (le cose "consegnate" all'albergatore) è invece previsto che la responsabilità dell'albergatore sia illimitata. Tipica ipotesi è il furto avvenuto nella cassaforte dell'albergo. E' inoltre espressamente prevista una pari responsabilità qualora l'albergatore si sia rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare (ad esempio carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore). L'albergatore può validamente apporre tale rifuto soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante, fermo restando che può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
I limiti alla responsabilità dell'albergatore sono definiti dall'articolo 1785 del Codice Civile, in base al quale l'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita. In albergo il cliente ha infatti il dovere di non disinteressarsi delle proprie cose, ma deve anzi adottare tutte le opportune cautele per impedire l'evento;
a forza maggiore (ad esempio indondazioni, terremoti). Un'altra ipotesi da verificare è quella della rapina. A questo proposito la giurisprudenza ha stabilito che la forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, sia ravvisabile solo quando le circostanze di tempo e di luogo siano state tali da rendere il fatto assolutamente imprevedibile ed inevitabile, non ravvisando ad esempio tale il fatto avvenuto ad opera di malviventi penetrati nell'albergo dalla porta di ingresso che sia stata loro aperta da un dipendente dell'albergatore senza alcuna cautela nell'accertare l'identità di coloro che chiedevano di entrare;
alla natura della cosa.
Tali disposizioni sulla responsabilità dell'albergatore non si applicano invece ai veicoli o alle cose lasciate negli stessi, a meno che il cliente riesca a provare che sia stato stipulato dalle parti anche un contratto di posteggio, con conseguente assunzione, da parte dell'albergatore, dell'obbligazione di custodire il bene ai sensi dell'articolo 1766 del codice Civile. In una recente sentenza è stata infatti riconosciuta la conclusione di tale contratto poiché il cliente aveva lasciato la sua auto all'interno di un parcheggio gratuito di cui usufruivano i clienti dell'albergo, l'area costituiva una pertinenza posta nella disponibilità esclusiva dell'albergo, dotata di un sistema di videosorveglianza e delimitata da un cancello. Il giudice ha ritenuto che in questo caso l'albergatore avesse offerto (seppure in via tacita) un servizio aggiuntivo di deposito delle auto parcheggiate, ingenerando nei clienti un ragionevole affidamento. Il contratto di posteggio si sarebbe perciò perfezionato in via di fatto con il solo utilizzo dell'area da parte del cliente, e con il conseguente obbligo per l'albergatore di risarcire il danno subito dal cliente per l'effrazione del mezzo. Il giudice non ha invece riconosciuto il danno derivato dalla sottrazione dei capi di abbigliamento contenuti nel veicolo ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova che l'albergatore avesse assunto anche l'obbligo di custodia dei capi di abbigliamento.
Spesso nelle stanze d'albergo sono esposti avvisi contenenti clausole di esonero della responsabilità per le cose in custodia. Occorre però sottolineare che questi avvisi non hanno alcuna valenza giuridica dal momento che è prevista espressamente la nullità dei patti e delle dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.
Nel caso in cui il cliente di un albergo si accorga dell'avvenuto deterioramento, distruzione o sottrazione della cosa dovrà denunciare tempestivamente il fatto all'albergatore, preferibilmente per iscritto, sporgendo analoga denuncia alle Autorità di Polizia tramite una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Infine, nel caso in cui non abbia consegnato espressamente in custodia i beni all'albergatore, il cliente dovrà provare tre circostanze: la sua qualità di cliente, l'avvenuto deterioramento, distruzione, o sottrazione della cosa e di avere in precedenza introdotto la cosa nei locali dell'albergo. Alcuni alberghi hanno in dotazione una cassaforte posta all'interno della camera; in questo caso è opportuno depositare gli oggetti dinanzi ad un responsabile dell'albergo e firmare con lui un elenco.
Certo di aver fatto cosa gradita almeno a qualcuno,
auguro a tutti una buona serata.
Andrea Monti