QUOTE(_Lucky_ @ Apr 8 2011, 02:52 PM)

Scusa, ma quello che scrivono i venditori sui loro siti o sui cartelli esposti nelle loro sedi, per tentare (inutilmente aggiungo ....) di scaricarsi dalle responsabilita' che la legge italiana gli addebita inequivocabilmente, mi entra da un'orecchio e mi esce dall'altro.......
"se il Cliente Utente finale apre il sigillo di garanzia accetta che il rapporto tra utente finale ed il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato "NITAL" sar� solo ed esclusivamente diretto senza il coinvolgimento della XXX "e' una clausola vessatoria priva di alcun fondamento giuridico per il codice italiano. Il venditore "xxx" e'
obbligato a prestare per legge la garanzia dai difetti di conformita' sui secondi 12 mesi dalla data dell'acquisto, sigillo o non sigillo, scatola aperta o scatola chiusa....... ed anche nei primi 12 mesi, se voglio, ho il diritto di rivolgermi direttamente al venditore e non all'assistenza. E' obbligo del venditore provvedere a far eseguire la riparazione e riconsegnarmi il bene conforme al suo utilizzo.....
Il fatto di apporre un sigillo sulle confezioni, pressi utilizzata da molti produttori di elettronica, serve unicamente a tutelare l'acquirente finale sul fatto che il contenuto della confezione e' stato verificato in fabbrica, e nessuno ha potuto asportare qualcosa magari nei magazzini della dogana, dei distributori o degli addetti al trasporto.
Rimando al dlgs 206/2005 e successive modificazioni (Codice del consumo)
- all'art. 130 - Diritti del consumatore, � scritto (riassumo) che il venditore � responsabile di qualsiasi difetto di conformit� del bene acquistato, intendendosi per prodotto conforme (art. 129) ogni bene idoneo all'uso per cui servono prodotti dello stesso tipo, tenuto conto anche di quanto dichiarato dal produttore, dal venditore e dai messaggi pubblicitari. In caso di difetto di conformit� il consumatore ha diritto senza spese, a seconda dei casi, al ripristino o alla sostituzione del bene non conforme, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto;
- art 132 - Termini. L'azione pu� essere esercitata entro due anni dalla consegna del bene e due mesi dalla scoperta del difetto. Onere della prova: fino a sei mesi il difetto emerso si presume esistente al momento della consegna, salvo prova contraria; oltre, l'onere della prova � invertito ed � a carico dell'acquirente che deve dimostrare come il difetto sia di fabbricazione.
- art. 133 Garanzia convenzionale - E' discrezionale e vincola le parti nei termini da essa indicati. Non limita in alcun modo i diritti sanciti dagli articoli precedenti che sono imperativi.
Detto ci�, circa la fattispecie in esame, ti rispondo invitandoti ancora una volta a leggere con attenzione quanto scritto:
- Nital � terza rispetto al rapporto di compravendita: offre garanzia nei termini indicati e assume obblighi solo ed esclusivamente in virt� della garanzia convenzionale offerta (esulano qui gli obblighi assunti da Nital come distributore Nikon e quelli a carico della Nikon stessa in qualit� di produttore, responsabilit� disciplinata da altri articoli del citato Codice del Consumo). Ne consegue che non trovo contraddizioni rispetto alla frase da te sottolineata: il venditore dice che, circa la garanzia convenzionale Nital, se attivata, lui non centra nulla nel rapporto tra l'acquirente e Nital;
- gli obblighi del venditore sono invece, qualora sia questo il caso, al ripristino della conformit� del bene che avviene s� a sue spese, ma presso tecnici di SUA fiducia; qualora poi la merce presentasse dei difetti, che non limitino beninteso la funzionalit� del bene acquistato, conoscibili dal cliente al momento dell'acquisto (ad esempio perch� la scatola � stata aperta e il prodotto visionato), si presumono da questi accettati (esempio difetti meramente estetici)
- va tenuto infine ben presente l'onere della prova: dopo 6 mesi dalla consegna del bene � l'acquirente consumatore che deve provare l'esistenza del difetto in origine; le garanzie offerte dal produttore/distributore agiscono normalmente in maniera pi� tutelante per l'acquirente
Sottolineo infine che il produttore/distributore non � tenuto a rilasciare garanzia, salvo gli obblighi connessi alla bont� progettuale del prodotto (fungibilit�, pericolosit�, eccetera). La garanzia convenzionale da questi rilasciata � a tutela dell'acquirente, che ha una controparte pi� affidabile e che per la durata della garanzia non ha l'inversione dell'onere della prova, e del venditore stesso, che, ferma la responsabilit� assunta per legge, pu�, senza spese, rivolgersi al produttore/fornitore per gli eventuali difetti.
Non sono stato coinciso,

ma spero di essere stato chiaro nel mio pensiero.
Saluti