Visto che sto studiando questa parte di diritto che ci interessa particolarmente, perchè non condividere il poco che ho imparato!
art.2575 del codice civile: (oggetto del diritto)
Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
art.2576 del codice civile:
il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
art. 2577 del codice civile:
L'autore ha il diritto esclusivo [2581] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente [2581,2582] può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
All'autore dell'opera è riconosciuto il diritto morale e il diritto patrimoniale d'autore.
Il diritto morale d'autore consiste nel diritto dell'autore al vedersi riconosciuta la paternità dell'opera.
Esso si estrinseca anche:
- nel diritto di inedito: ne diritto, cioè di essere l'unico a decidere se e quando l'opera debba essere pubblicata. Tale diritto si trasmette all'erede dell'autore e può anche formare oggetto di un legato.
- nel diritto di apportare all'opera tutte quelle modifiche ritenute opportune, quindi di vietare che altri la modifichino.
-nel diritto di anonimo: il diritto cioè di pubblicare l'opera sotto pseudonimo o senza nome.
il diritto patrimoniale d'autore è invece il potere di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente, cioè il potere di riprodurla in qualsiasi modo a scopo di lucro.
Tale diritto è a carico originariamente dell'autore, esso però è alienabile e trasmissibile agli eredi ed è suscettibile di pegno e sequestro.
La protezione sussiste per tutta la vita dell'autore e per altri 70 anni dalla sua morte.
Trascorsi tali termini l'opera diventa di dominio pubblico.
mi sono dilungato un pò, ma spero di essere stato chiaro e di essere stato d'aiuto a qualcuno!
ciao
simone cesana