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16ale16
Ciao a tutti.
Con molta sorpresa sono entrato a far parte dello staff di una squadra di calcio che organizza a livello nazionale eventi di beneficienza. Fanno parte della squadra diversi VIP.
Volevo sapere quali sono le leggi vigenti per eventuali vendite da parte mia delle foto a riviste, tabloid ecc ecc. Devo farmi firmare la liberatoria? Esiste un modulo standard da compilare, devo scrivere io qualcosa a mano?
Per vendere le foto alle riviste occorre avere una partita iva?
Insomma, io sto proprio a zero su quest'argomento e mi piacerebbe ricevere qualche dritta.
iacoponeri
QUOTE(16ale16 @ Dec 17 2007, 09:53 AM) *
. Devo farmi firmare la liberatoria? Esiste un modulo standard da compilare, devo scrivere io qualcosa a mano?


Ciao, ti premetto che la mia esperienza è zero, ma da quello che ho letto (vedi legge sulla privacy) se sono personaggi pubblici non hai bisogno di niente per pubblicare le foto. Se la foto rientra nel diritto di cronaca, nemmeno in questo caso necessiti di liberatoria. é diversa la situazione in cui l'immagine sia lesiva della dignità della persona. in questo caso difficilmente otterrai una liberatoria e facilmente ti assicuri una causa in caso di pubblicazione.


Per quanto riguarda la vendita delle foto, se rientra in una situazione eccezionale, possono effettuare per tuo conto una ritenuta a tittolo di imposta alla fonte, in questo caso non dovrai dichiarare nulla. diverso è il caso in cui l'attività sia svolta in modo continuativo.

Comunque prima dell'aspetto fiscale io mi informerei su quello legale. Poi foto alla mano ti presenti alla rivista. vedrai che saranno loro a decidere come pagarti.

Iacopo
alexb61
QUOTE(iacoponeri @ Dec 17 2007, 03:27 PM) *
Per quanto riguarda la vendita delle foto, se rientra in una situazione eccezionale, possono effettuare per tuo conto una ritenuta a tittolo di imposta alla fonte, in questo caso non dovrai dichiarare nulla. diverso è il caso in cui l'attività sia svolta in modo continuativo.

Attenzione perché anche se la vendita della foto è fatta occasionalmente, va fatta una ricevuta per lavoro occasionale, assoggettata a ritenuta d'acconto (che paga il tuo cliente e poi ti manda la relativa certificazione) e questi importi vanno inseriti in dichiarazione dei redditi.
Se l'attività invece diventa continuativa bisogna aprire partita iva ecc. ecc., e per questo ti conviene sentire un commercialista
Ciao

alex
iacoponeri
QUOTE(alexb61 @ Dec 17 2007, 05:05 PM) *
Attenzione perché anche se la vendita della foto è fatta occasionalmente, va fatta una ricevuta per lavoro occasionale, assoggettata a ritenuta d'acconto (che paga il tuo cliente e poi ti manda la relativa certificazione) e questi importi vanno inseriti in dichiarazione dei redditi.


è vero, avevo dato per scontato che non avessi altri redditi. comunque un commercialista saprà darti tutte le informazioni necessarie. Cercane uno informato, e non avere remore a cambiare, visto che poi le conseguenze le subisci tu!!

Iacopo
16ale16
Altri redditi ne ho, quindi dovrei dichiararle.
Scusate ma in questi casi il prezzo chi lo fa? Io o la rivista? Per capire se ne vale la pena affrontare tutte ste cose!
joyful
Caro Ale,

per evitare di avere troppi problemi legati all'emissione di diverse ricevute, puoi regolamentare la tua posizione con l'editore, facendogli pagare in un'unica soluzione per prestazione occasionale, tutte le foto pubblicate (es. se ti compra 12 foto nell'arco dell'anno, tu a dicembre effettui un unica ricevuta indicando il numero di foto, l'importo singolo dello scatto ed il totale), il datore di lavoro pagherà il 20% dell'importo della ricevuta come "Ritenuta d'Acconto". Tieni presente che sulla ricevuta dovrai far apporre una marca da bollo di Euro 1,81, per importi superiori ad Euro 77,47 che deve essere annullata con uno scarabocchio (firma, data, etc.).

Altro dato da non sottovalutare: per il singolo cliente non è possibile effettuare lavori per importi superiori a 5000,00 Euro.

Facciamo un piccolo esempio:

DICHIARAZIONE PER COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE


Il/La sottoscritto/a________, nato/a a_________, il ___________, residente in Via/Piazza ________ n° ______ CAP _______ Città_______ (___), Tel._______ - cell. __________
Codice Fiscale __________________

DICHIARA


di ricevere da ____________________, con sede legale in __________, Via __________ Città________ (___), Tel.______ - P.IVA _______________ Cod.Fiscale ____________

La somma di Euro 600,00 per la prestazione occasionale di scatti fotografici, così ripartita:

12 foto x Euro 50,00 (cadauna) = Euro 600,00 (totali)

20% Ritenuta d'acconto = Euro 120,00 (importo che deve pagare l'editore a mezzo F24)

Totale a Ricevere 600,00 - 120,00 = Euro 480,00

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione IVA e non sono pertanto assoggettati ad IVA ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni.

lì, _______________________ Firma ________________________


Sperando di esserti stato d'aiuto.

Buone Feste

enJOY
16ale16
QUOTE(joyful @ Dec 17 2007, 08:55 PM) *
Caro Ale,

per evitare di avere troppi problemi legati all'emissione di diverse ricevute, puoi regolamentare la tua posizione con l'editore, facendogli pagare in un'unica soluzione per prestazione occasionale, tutte le foto pubblicate (es. se ti compra 12 foto nell'arco dell'anno, tu a dicembre effettui un unica ricevuta indicando il numero di foto, l'importo singolo dello scatto ed il totale), il datore di lavoro pagherà il 20% dell'importo della ricevuta come "Ritenuta d'Acconto". Tieni presente che sulla ricevuta dovrai far apporre una marca da bollo di Euro 1,81, per importi superiori ad Euro 77,47 che deve essere annullata con uno scarabocchio (firma, data, etc.).

Altro dato da non sottovalutare: per il singolo cliente non è possibile effettuare lavori per importi superiori a 5000,00 Euro.

Facciamo un piccolo esempio:

DICHIARAZIONE PER COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE


Il/La sottoscritto/a________, nato/a a_________, il ___________, residente in Via/Piazza ________ n° ______ CAP _______ Città_______ (___), Tel._______ - cell. __________
Codice Fiscale __________________

DICHIARA


di ricevere da ____________________, con sede legale in __________, Via __________ Città________ (___), Tel.______ - P.IVA _______________ Cod.Fiscale ____________

La somma di Euro 600,00 per la prestazione occasionale di scatti fotografici, così ripartita:

12 foto x Euro 50,00 (cadauna) = Euro 600,00 (totali)

20% Ritenuta d'acconto = Euro 120,00 (importo che deve pagare l'editore a mezzo F24)

Totale a Ricevere 600,00 - 120,00 = Euro 480,00

I compensi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione IVA e non sono pertanto assoggettati ad IVA ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni.

lì, _______________________ Firma ________________________
Sperando di esserti stato d'aiuto.

Buone Feste

enJOY


Ammazza se sei stato d'aiuto!!!! Direi che meglio di così sarebbe difficile.
Per ora mi segno tutto, poi vedremo.
Da gennaio si parte. Vediamo cosa succede.

Grazie davvero a tutti
ezio ferrero
un po' lunghetto ma vale la pena leggerlo:

Alcuni riferimenti normativi ed interpretativi:

Legge 30/03, art. 4, c. 1, lett. c) (Legge delega)
D.Lgs. 276/03, art. 61, c. 2
Artt. e ss. 2222 Codice Civile
D.L. 269/03, Art. 44, c. 2
D.P.R. 917/86
Circolare INPS n. 9/2004
Circolare INPS n. 27/2004
Circolare INPS n. 103/2004
Messaggio INPS n. 29629/2004


CARATTERI COMUNI:

Le collaborazioni occasionali devono essere caratterizzate dalla loro essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non organizzata.
Sporadiche ed episodiche: questo limite si riflette principalmente sul soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto (es. 20 collaborazioni in un anno sempre per la realizzazione di siti internet) altrimenti potrà essere contestato che egli lo faccia con abitualità e dunque soggetto altro regime fiscale, contributivo ecc. (ad esempio impresa individuale). Allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata allo stesso modo la continuità od, ad esempio, il lavoro dipendente.
Non professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto l’attività protetta dall’albo. Essi dovranno inquadrare tale attività come prestazione d’opera intellettuale (intendo la libera professione) od impresa, a secondo dei casi.
Minime: non potranno essere percepiti compensi eccessivamente elevati onde evitare la contestazione di altro tipo di attività. Non è possibile individuare un “tetto” massimo. Faccio un esempio che ha poco a che vedere con il web, ma farà capire: la persona fisica che costruisce una sola palazzina e ne vende gli appartamenti trascenderà nell’attività d’impresa (si veda Diritto Commerciale, Vol. 1, di G.F.Campobasso, ed. UTET). Giudico tale principio applicabile anche alle collaborazioni occasionali.
Non organizzate: la mancanza di una organizzazione, se non minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione. Chi investirebbe 20.000 euro in attrezzature specifiche per una sola prestazione senza magari neppure trarne un beneficio almeno equivalente? L’avere attrezzature, locali, marchi registrati ecc. “dedicate” alla resa di prestazioni occasionali presumo potrà essere indicativo di una attività resa quantomeno con abitualità e, dunque soggetta ad inquadramento giuridico differente da quelli qui trattati.



A) LE PRESTAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI (Art. 2222 e ss. Codice civile)

Si tratta della prosecuzione delle “collaborazioni occasionali” di una volta. Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.
Si tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con l’attività del committente (il collaboratore non si inserisce in una fase del ciclo produttivo, ad esempio). Manca altresì l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale (il collaboratore non dirige nessuno e magari non ha nemmeno uno spazio fisico a lui dedicato in azienda).

Opportuna, ma non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una “lettera d’incarico” (in realtà un mini contratto). Essa servirà a definire le controparti, l’oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell’incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a dare il “nomen iuris” alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale ed ad escludere altre forme di lavoro. Ad esempio reputerei opportuni almeno questi riferimenti:
- “prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario”
- “Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto della ritenuta d’acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore”
- “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all’art. 61, c. 2, D. Lgs. 276/03. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”;
- “il collaboratore dichiara di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi.”
- “il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale”
- “La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”.
Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.

Il collaboratore rilascerà una ricevuta al committente all’atto della erogazione del compenso. Reputo opportuno fare un efficace riferimento alla lettera d’incarico, possibilmente ripetendo i vari punti riguardanti l’inquadramento legale. La ricevuta, firmata dal solo collaboratore, riporterà una marca da bollo da 1,81 euro (attualmente) se il compenso lordo sarà superiore a 77,46 euro. Il collaboratore ne manterrà copia.


Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell’anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e propria soglia di esenzione (in pratica se nell’anno il reddito sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro). Attenzione la soglia non è da misurarsi sul compenso stabilito nel contratto, ma sul reddito che si andrà a dichiarare ed è riferita al cumulo di tutti i redditi da prestazioni meramente occasionali.
Il collaboratore è obbligato ad effettuare immediatamente ed in proprio l’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95) al superamento della soglia di reddito predetta.
Il collaboratore avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente al committente l’avvenuto sorpasso di detta soglia, ma non dovrà comunicargli il suo reddito (si comunica che scatta l’obbligo e non che si hanno, sin a quella data, 5.001 euro di reddito).
Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo.

Il profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è disciplinato dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali “redditi diversi”.
Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione. Non sono a conoscenza che nessuna fonte ufficiale abbia mai precisato di che tipo di spese si tratti e, per questo motivo, nella normalità dei casi i consulenti tributari sono restii ad indicare tali spese a riduzione dei compensi nella dichiarazione dei redditi.
I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d’acconto del 20% (attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà all’Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi.
Entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

cool.gif LE PRESTAZIONI OCCASIONALI COORDINATE (Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03)

Reputo non si tratti di una evoluzione delle collaborazioni meramente occasionali, ma, semmai, un particolare tipo di “collaborazioni coordinate e continuative a progetto”, vengono infatti anche definite “mini co.co.co.”.
Sarà infatti presente la coordinazione con il committente e l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
Potrei ipotizzare ad esempio la seguente fattispecie: il committente è un’azienda industriale, al suo interno ha un dipendente destinato alla gestione dei sistemi informatici ed incaricato dello sviluppo del sito web aziendale. Il collaboratore viene incaricato di affiancare il dipendente del committente al fine di realizzare l’implementazione, nel sito in via di sviluppo, delle componenti create in flash. Al collaboratore vengono assegnati ufficio, computer e la possibilità di avvalersi della segretaria.

La differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative è individuabile nell’assenza dell’obbligo ad un contratto scritto, quindi non è presente un progetto, ma la prestazione occasionale dovrà avere il limite di 5.000,00 euro di compenso lordo e di 30 giorni.
Tali limiti sono indipendenti e riferiti a ciascun committente, nell'anno solare (basta superarne uno e si ricade automaticamente nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con i suoi pesanti obblighi).

Nonostante non vi sia obbligo, come visto prima, reputo necessaria la redazione di un contratto che disciplini (al pari di quello visto in precedenza) gli aspetti fondamentali del rapporto.
Ad esempio potranno essere previste le seguenti clausole:
- “prestazione occasionale coordinata ai sensi dell’art. Art. 61, c. 2, D.Lgs 276/03, senza vincolo di subordinazione ed orario”
- “Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali a carico del collaboratore”
- “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione meramente occasionale di cui all’art. 2222 e ss. del Codice Civile. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”;
- “il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale”
- “La prestazione occasionale coordinata di cui in oggetto rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come disciplinati dall’art.50 del D.P.R. 917/86 ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”.
Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.

Non sarà necessaria una ricevuta, poiché il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga.

Il profilo previdenziale delle prestazioni occasionali coordinate è regolato dalla L. 335/95, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo senza limiti minimi di reddito (non esiste più il limite di 5.000,00 euro).
Il collaboratore è obbligato all’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95). Normalmente tale adempimento è curato dal committente.
Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo.

A differenza dei redditi da prestazioni meramente occasionali i redditi da collaborazioni occasionali coordinate saranno disciplinati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in virtù di questa assimilazione, il collaboratore riceverà una vera e propria busta paga. Il compenso verrà dunque ricevuto al netto delle ritenute proprie del collaboratore (non è detto che corrispondano al 20%) ed egli potrà far valere le proprie deduzioni.
Il collaboratore l’anno successivo riceverà dal committente il c.d. modello CUD, riassuntivo del trattamento fiscale cui è stato assoggettato il compenso percepito. Tale modello potrebbe essere sufficiente alla giustificazione dei propri redditi davanti all’Erario (quando non si abbiano altri diversi redditi che obblighino alla dichiarazione dei redditi annuale).

Riassumendo:
COLLABORAZIONI OCCASIONALI:

Meramente (minime): reddito fino a 5 mila euro/anno => Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Non dovuta D. L. 269/03
Meramente (maxi): reddito superiore a 5 mila euro/anno => Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta solo per la parte che eccede i 5 mila euro D. L. 269/03


Coordinate (minime): Di durata fino a 30 giorni/anno e/o per compensi non eccedenti i 5 mila euro/anno (per singolo committente) => Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta L. 335/95
Coordinate (maxi): (divengono collaborazioni coordinate e continuative a progetto) Di durata superiore a 30 giorni/anno e/o per compensi superiori a 5 mila euro/anno (per singolo committente) => Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta L. 335/95
16ale16
Grazie, mi sono copiato tutto in locale. Lo leggerò con molta calma e attenzione.

grazie.gif
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